La legittimazione dell'esercizio di queste professioni è sancito ai più alti livelli. L'odinanza n°149/88 Corte Costituzionale.
Ha riconosciuto il legittimo esercizio della professione di Chiropratico (Principio poi seguito dalla Giurisprudenza per le varie medicine alternative/complementari) in quanto lo Stato Italiano non richiede alcuna abilitazione per l'esercizio delle professione di: Chiropratica,Osteopatia,Naturopatia, e tutte le medicine naturali non convenzionali, che la nostra legge ignora.
Giacchè fino a quando lo Stato Italiano non riterrà di disciplinarle, e di richiedere per il suo esercizio una speciale abilitazione, si tratta evidentemente di un lavoro professionale tutelato ex art.35, comma Cost… ed ex.art. 41 Cost…).
Trattato di Stato - amicizia - commercio - navigazione - protocollo di firma tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America. L'art. 1 comma 2/A permette di svolgere attività commerciale, industriale, di trasformazione, finanziaria, scientifiche, educative, religiose, filantropiche ed attività professionali.
Si è espressa favorevolmente in merito all'uso puramente accademico del Titolo degli Stati Uniti d'America.
Si è espresso con chiarimento concorde con Circolare del 09/10/1980.
Istruniv Uff. 11, Prot. N. 2017 del 28/05/1992, cita espressamente: "Il Possessore del Titolo Accademico di Laurea U.S.A. può abbreviare lo stesso e fregiarsene sotto la firma del suo possesso.
In tema di Osteopatia la Pretura di Trento (nello stesso senso Gip Arezzo 06/09/02 proc. n.1892/01) che sancisce come non possa affermarsi che la tecnica del massaggio e del trattamento Osteopatico (costituito da una speciale tecnica di manipolazione degli elementi ossei del corpo umano) rientrino nel campo dell'esercizio della scienza medica, trattandosi di pratiche ausiliarie prive di statuto o di ordinamento legale che non si sovrappongono all'ambito proprio della medicina, anche la Giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Veneto sez 1 n.213/93) si muove nella medesima direzione sancendo che in base ad una lettura coordinata degli art. 35 e 41 comma 1 cost.e art 229 cc l'esercizio delle professioni per cui la legge non abbia istituito un opposito Albo è in linea di principio libero.