Get Flash Player Get Flash Player Get Flash Player Requirements

LEX

Leggi e sentenze italiane

La legittimazione dell'esercizio di queste professioni è sancito ai più alti livelli. L'odinanza n°149/88 Corte Costituzionale.

Ha riconosciuto il legittimo esercizio della professione di Chiropratico (Principio poi seguito dalla Giurisprudenza per le varie medicine alternative/complementari) in quanto lo Stato Italiano non richiede alcuna abilitazione per l'esercizio delle professione di: Chiropratica,Osteopatia,Naturopatia, e tutte le medicine naturali non convenzionali, che la nostra legge ignora.

Giacchè fino a quando lo Stato Italiano non riterrà di disciplinarle, e di richiedere per il suo esercizio una speciale abilitazione, si tratta evidentemente di un lavoro professionale tutelato ex art.35, comma Cost… ed ex.art. 41 Cost…).

Legge n. 385 del 18 Giugno 1949

Trattato di Stato - amicizia - commercio - navigazione - protocollo di firma tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America. L'art. 1 comma 2/A permette di svolgere attività commerciale, industriale, di trasformazione, finanziaria, scientifiche, educative, religiose, filantropiche ed attività professionali.

Sentenza della Suprema Corte di Cassazione 3a Sezione penale del 13 Novembre 1954

Si è espressa favorevolmente in merito all'uso puramente accademico del Titolo degli Stati Uniti d'America.

Ministero degli Affari Esteri

Si è espresso con chiarimento concorde con Circolare del 09/10/1980.

Ministero dell'Università Italiano

Istruniv Uff. 11, Prot. N. 2017 del 28/05/1992, cita espressamente: "Il Possessore del Titolo Accademico di Laurea U.S.A. può abbreviare lo stesso e fregiarsene sotto la firma del suo possesso.

Sentenza n° 519/95

In tema di Osteopatia la Pretura di Trento (nello stesso senso Gip Arezzo 06/09/02 proc. n.1892/01) che sancisce come non possa affermarsi che la tecnica del massaggio e del trattamento Osteopatico (costituito da una speciale tecnica di manipolazione degli elementi ossei del corpo umano) rientrino nel campo dell'esercizio della scienza medica, trattandosi di pratiche ausiliarie prive di statuto o di ordinamento legale che non si sovrappongono all'ambito proprio della medicina, anche la Giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Veneto sez 1 n.213/93) si muove nella medesima direzione sancendo che in base ad una lettura coordinata degli art. 35 e 41 comma 1 cost.e art 229 cc l'esercizio delle professioni per cui la legge non abbia istituito un opposito Albo è in linea di principio libero.